Art. 7.

      1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:

          a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

          b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;

 

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          c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;

          d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.